Data: 18/11/2020

Bando della misura 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Le domande di aiuto a valere sul presente bando potranno essere presentate a partire dal giorno 18 novembre 2020

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 23:59 dell’8/01/2021- Prorogato al 08/02/2021

Soggetti beneficiari: I beneficiari dell’intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti, di nuova costituzione o che intraprendano nuove attività, costituiti da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti (intermediari commerciali in numero non superiore a uno, e imprese che svolgono attività di trasformazione) al fine di avviare la filiera corta.
Il partenariato, nelle forme di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, deve essere costituito da almeno due soggetti tra:
imprese agricole
imprese che svolgono attività di trasformazione
imprese della commercializzazione dei prodotti agroalimentari (in numero non superiore ad uno).
Tutte le imprese cooperanti devono essere “piccoli operatori” e, pertanto, devono ricadere nella categoria delle microimprese autonome definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.
Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).
Nel caso di associazioni temporanee di impresa, contratti di rete o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti ma che, tuttavia, assumano l’impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell’emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.
Il partenariato, a prescindere dalla sua forma, deve:
essere di nuova costituzione o, se già costituito, deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del progetto di cooperazione;
dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.
Il partenariato:
deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del progetto di cooperazione;
deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.
Tra le aziende che si associano deve essere individuato un “Soggetto Capofila” al quale i soggetti partner devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.
Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, di cui all’Accordo di cooperazione di filiera, ciascuno per la parte di attività assunta nell’ambito del progetto.

Finalità: La misura 16 coinvolge due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto, è finalizzata a promuovere l’approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all’approccio singolo, ed è volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti, da mettere a sistema, superando gli svantaggi della frammentazione. L’operazione 16.4.1 sostiene la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione, finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali. L’operazione si pone l’obiettivo di:
– promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte;
– migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. Tale obiettivo è attuato mediante la realizzazione di iniziative di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse al loro sviluppo. L’operazione sostiene anche l’attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività promozionali nell’ambito della filiera corta. La promozione suddetta riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli prodotti o operatori. Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE. L’aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell’allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall’impresa agricola 8 cooperante. Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis. Il progetto di cooperazione può svilupparsi nell’ambito di una filiera singola o di più filiere, e deve svolgersi in un arco temporale non superiore a tre anni. Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale. Le azioni comuni di cooperazione perseguono obiettivi quali:
– accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile;
– creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di intermediari;
– sviluppare nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
– promuovere la conoscenza, l’acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologica, riduzione di trasporti e inquinamento);
– rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile, quali i mercati locali o i mercati agricoli di vendita diretta.
L’operazione attua gli obiettivi mediante iniziative di:
– progettazione di azioni comuni di cooperazione;
– costituzione ed esercizio della cooperazione;
– animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento;
– attività promozionali a raggio locale di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile che, in ogni caso, non possono essere rivolte a singoli prodotti o operatori.