Data: 18/11/2020

Bando della misura 19.2.1 16.9.1 “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare

Le domande di aiuto a valere sul presente bando potranno essere presentate a partire dal giorno 18 novembre 2020

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 23:59 dell’08/01/2021- Prorogato al 26/02/2021

Soggetti beneficiari: I beneficiari dell’intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona (ovvero: enti pubblici competenti per territorio ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali), aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona.
Il partenariato deve comprendere obbligatoriamente almeno un’azienda agricola, in forma singola o associata, nel cui ambito debbono essere realizzati gli interventi del progetto di cooperazione, e almeno un soggetto pubblico che deve rivestire il ruolo di “capofila”.
Il partenariato deve ricomprendere obbligatoriamente almeno uno tra i seguenti soggetti in ragione di quanto disposto dalla legge 141/2015:
• Enti pubblici competenti per territorio
• Enti gestori dei servizi socio-assistenziali che, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l’agricoltura sociale (quali: organismi di diritto pubblico, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere)
• Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
• Imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
• Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
• Organismi non lucrativi di utilità sociale attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati)
• Organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali
• Fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali
• Altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali
Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).
Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:
• deve essere di nuova costituzione o, se già costituito, deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
• deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
• deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all’interno dell’esecuzione del progetto di cooperazione;
• deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
• deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa, contratti di rete o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti purché assumano l’impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell’emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.
Tra i partner deve essere individuato un “Soggetto Capofila” al quale i soggetti partecipanti devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.
Il soggetto “capofila” deve essere un soggetto pubblico.

Finalità: La misura 16 coinvolge due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto, è finalizzata a promuovere l’approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all’approccio singolo, ed è volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti, da mettere a sistema, superando gli svantaggi della frammentazione. L’operazione16.9.1 sostiene i progetti riguardanti l’agricoltura sociale promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati. L’agricoltura sociale rappresenta uno strumento importante per favorire la lotta alla marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento all’insieme di pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio. L’obiettivo strategico della tipologia di operazione 16.9.1 oggetto del presente bando è costituito dalla diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare, con lo scopo di favorire ed accompagnare la realizzazione di soluzioni di welfare dalle quali molteplici soggetti possono trarre beneficio:
• gli agricoltori, che possono ampliare di nuove funzionalità l’azienda agricola;
• le fasce deboli e svantaggiate, che possono usufruire di opportunità di lavoro e servizi di utilità sociale;
• i consumatori consapevoli, che possono apprezzare i prodotti agricoli di qualità con un forte valore etico. Si intende, pertanto, coniugare l’utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con lo svolgimento di attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi quali:
• favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura;
• sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
• favorire la coesione sociale in modo sostanziale e continuativo. Le attività previste si realizzano all’interno dell’azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex 5 detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreazionali, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.